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Il regolamento d’uso del Parco

Regolamento d’uso del Parco nella versione vigente dal 29 maggio 2025

A fine pagina è disponibile il testo stampabile e gli atti di approvazione

Approvato con delibera della Comunità del Parco n° 8 del 23 maggio 2022
Adottato con delibera della Comunità del Parco n° 2 del 23 febbraio 2023
Modificato con delibera della Comunità del Parco n° 13 del 29 maggio 2025

TITOLO I. FINALITA’

ARTICOLO 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di tutelare gli ecosistemi naturali del parco nella loro funzione ecologica, quale la regolazione del microclima, l’aumento della biodiversità, la mitigazione dell’inquinamento dell’aria e delle acque, la riduzione del rischio idrogeologico dalle alluvioni urbane, la conservazione dei suoli. Altresì il Regolamento intende promuovere uno stile di fruizione rispettoso della natura per valorizzare la funzione ambientale, paesaggistica, educativa, sociale, ricreativa, terapeutica, didattica che il parco assolve nell’ambito urbano e periurbano. Il presente Regolamento mira a salvaguardare l’ambiente dai danni che potrebbero derivare da uno scorretto e irresponsabile uso delle risorse naturali e ambientali e al tempo stesso promuovere, garantendo l’accessibilità a tutti gli utenti con ogni abilità motoria e sensoriale, nella ricerca di un equilibrio dinamico. Si richiamano, a tal proposito, i principi contenuti nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio vigente, nonché le migliori prassi nazionali e internazionali in materia di tutela della biodiversità, di contrasto ai cambiamenti climatici e di uso sostenibile delle risorse naturali. Nel perseguimento di tali finalità assume grande rilevanza la presenza, la tutela e la conseguente indispensabile attività biologica di tutte le specie viventi, vegetali, animali e fungine, nel sottosuolo e nel soprassuolo, in particolare degli insetti, degli uccelli, dei mammiferi, delle specie ittiche, di rettili e anfibi che dimorano nel parco.

ARTICOLO 2 – Oggetto

Il regolamento disciplina, in conformità alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), approvato con legge regionale 21 maggio 1990, n. 63, e s.m.i., la fruizione del territorio del Parco Nord Milano da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di immobili. Il presente regolamento integra, per quanto applicabili, le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura. Il regolamento, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.

ARTICOLO 3 – Campo di applicazione

Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco, con esclusione della zona edificata, della zona monumentale e delle aree del demanio aeronautico non aperte alla pubblica fruizione. Il regolamento non si applica all’interno degli edifici. Le norme, tuttavia, degli articoli 10, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 42, 44, 46; e il relativo sistema sanzionatorio, si applicano anche alle aree libere da edifici delle zone edificata, monumentale e delle aree del demanio aeroportuale non aperte alla pubblica fruizione.

TITOLO II. FRUIBILITÀ

ARTICOLO 3 – Utilizzazione del verde (abrogato)

ARTICOLO 4 – Criteri di comportamento

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti. Tutti sono tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del parco.

ARTICOLO 5 – Responsabilità

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da chiunque a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

ARTICOLO 6 – Limitazioni alla fruizione

L’Ente Parco Nord Milano può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Può, inoltre, impedire o limitare l’accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da apposita segnaletica, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, l’insediamento e la nidificazione della fauna, la tutela della biodiversità. Nelle aree gioco per i bambini è vietato l’ingresso agli adulti non accompagnatori; l’utilizzo delle attrezzature è riservato solo alle fasce di età previste dalle varie attrezzature, come specificato in loco. Le aree per i campi bocce sono riservate ai soli giocatori di bocce che si organizzano secondo una equa turnazione. Il verde pubblico e le aree attrezzate gestite da enti e associazioni in regime di convenzione con l’ente Parco Nord Milano sono accessibili secondo le norme e gli orari stabiliti in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Sanzione: per l’accesso di persone ed animali in aree ove vige una segnalazione di limitazione (aree bambini, zone chiuse o particolarmente protette, ecc.) e ogni altra violazione riconducibile all’Art. 6: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

TITOLO III. NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI

ARTICOLO 7 – La quiete del parco.

Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l’uso di sirene, di trombe a gas e di generatori di corrente. Radio, hi-fi, casse acustiche e più in generale apparecchi elettronici, riproduttori e strumenti musicali amplificati e simili non possono superare i 200 watt di potenza e comunque devono essere tenuti a volume tale da non arrecare disturbo agli altri frequentatori ed alla fauna. Qualunque attività rumorosa è vietata nelle ore notturne e comunque sempre nelle aree boschive. Possono essere concesse autorizzazioni temporanee in caso di manifestazioni, concerti ed altre attività ricreative. Sanzione: per tutte le violazioni dell’Art. 7: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

ARTICOLO 8 – Attività economiche e vendita ambulante

All’interno del territorio del Parco è vietato effettuare attività economiche inclusa la vendita ambulante di qualsiasi prodotto o la prestazione di servizi o l’esercizio di giochi o professioni, in forma ambulante, senza la concessione o l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’Art. 8: TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

ARTICOLO 9 – Manifesti e volantini

All’interno del Parco è vietato apporre o distribuire manifesti, volantini, locandine, avvisi, dépliant o simili, senza l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano e al di fuori degli spazi preposti o quelli a tal fine indicati nell’autorizzazione. Non è consentito svolgere attività di proselitismo e di propaganda partitica.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’Art. 9: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

ARTICOLO 10 – Pubblicità

È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura. Sono consentite le insegne di esercizio previo parere positivo del Parco ed autorizzazione del Comune competente per territorio. È consentita l’esposizione dei marchi degli sponsor in caso di manifestazioni autorizzate. Nelle aree attrezzate gestite da enti e associazioni in regime di convenzione la pubblicità deve essere regolamentata negli atti sottoscritti dalle parti.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’art. 10: TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 11 – Segnaletica

  • È vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest’ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori al termine delle attività.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’Art. 11:

[TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

  • È vietato imbrattare con vernici o altro materiale colorante o con manifesti adesivi i manufatti, le attrezzature del parco, i percorsi, le pavimentazioni, la vegetazione del parco. È vietato appendere cartelli agli alberi.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (B) dell’Art. 11: TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

ARTICOLO 12 – Decoro

I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico e a pubblica decenza. È vietato circolare o stazionare nudi all’aperto, anche in luogo appartato. È vietato circolare o stazionare in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti come da normativa vigente.

Sanzione: TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 13 – Danneggiamenti

Fatte salve le sanzioni penali e il ripristino del danno, è fatto divieto a chiunque di deteriorare manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle proprietà pubbliche e private ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

Sanzione: per le violazioni all’Art. 13 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 14 – Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell’area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.

  • Sono vietati i giochi di simulazione militare, il tiro con l’arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang, il cricket, il tiro a segno, il golf e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, salvo autorizzazione e in aree precluse alla normale fruizione. È vietato l’esercizio del modellismo a motore, compreso il modellismo nautico, l’uso di velivoli radiocomandati e di droni, salvo autorizzazione e solo in occasione di particolari manifestazioni o eventi.
  • È vietato portare entro il parco, lanciare, far esplodere o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili.
  • È vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A, B, C) dell’Art. 14 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

 TITOLO IV. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

ARTICOLO 15 – Transito di veicoli a motore

È vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, anche elettrico, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento. Sono esclusi dal divieto:

– i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio;

– i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque di aventi diritto, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto;

– i mezzi motorizzati dell’ente Parco Nord Milano o degli Enti Soci per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto;

– i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;

– le motocarrozzette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione munite dell’apposito contrassegno rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza.

– i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall’ente Parco Nord Milano e muniti dell’apposito contrassegno, ovvero che accedono alla Cascina Centro Parco;

– le biciclette con pedalata assistita

È consentito l’uso di dispositivi elettrici di trasporto individuale e monopattini solo se dotati di freni o configurati per sviluppare una velocità non superiore a 15 km/orari, limitatamente ai percorsi asfaltati e solo nei giorni feriali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, e comunque con una sola persona a bordo.

Sanzione: per le violazioni dell’Art. 15 che comprendono il transito di mezzi motorizzati, anche elettrici, sulle piste interne o perimetrali del Parco, comprese le carrarecce, le strade battute, le piste ciclabili ed i percorsi pedonali: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

Sanzione: per le violazioni dell’Art. 15 che comprendono il transito di mezzi motorizzati, anche elettrici, su tappeti erbosi, aree di rimboschimento, zone umide, aree non pavimentate artificialmente: TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

Sanzione: per le violazioni dell’Art. 15 che comprendono la pratica del motocross in qualsiasi area del Parco, ovvero per il transito di vetture e altri mezzi non autorizzati sulle passerelle del Parco: TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

ARTICOLO 16 – Sosta dei veicoli

Su tutta l’area del parco è vietata la sosta motore salvo negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati o fatta salva autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco. Sono esclusi dal divieto i mezzi motorizzati di cui al precedente art. 15:

È vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici. I motocicli e i ciclomotori utilizzano gli appositi parcheggi, ove presenti; le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali, nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle.

per le violazioni dell’Art. 16 Sanzione: per sosta su aree pavimentate o dotate di sottofondo TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

Sanzione: per sosta su aree non pavimentate (prati, zone umide, rimboschimenti, ecc.) TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

Sanzione: per sosta di veicoli adibiti alla vendita di prodotti di ogni natura, privi dell’autorizzazione dell’Ente, anche se posizionati a bordo strada TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

Sanzione: per sosta dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

 ARTICOLO 17 – Parcheggi attrezzati

I parcheggi gestiti dall’ente Parco Nord Milano sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco, gratuiti o a pagamento.

Essi sono così regolamentati:

  • i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi.
  • nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai disabili; a questi è fatto obbligo di esporre in modo visibile sulla vettura il prescritto contrassegno;

Parcheggi a pagamento.

Nei parcheggi attrezzati è vietato:

1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;

2) l’accesso ad autocaravan o roulotte, autocarri superiori a 35 quintali, mezzi d’opera;

3) sostare con i veicoli al di fuori degli spazi consentiti;

4) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;

5) trattenersi nell’automezzo in sosta;

6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, bivaccare, effettuare giochi.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’art. 17 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

Sanzione per parcheggio sui posti riservati ai disabili TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 18 – Cautele di conduzione dei veicoli

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono percorrere con scrupoloso rispetto dell’ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade, le carrarecce, piste, nell’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

  • non superare il limite di velocità di 30 Km/h;
  • dare la precedenza ai ciclisti e ai pedoni;
  • i mezzi diretti alla Cascina Centro Parco devono percorrere unicamente la strada asfaltata e non possono per alcun motivo uscire da essa o inoltrarsi nel parco né sostare lungo il percorso;
  • chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
  • è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’art. 18 [TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 19 – Biciclette e veicoli non motorizzati

Le biciclette devono transitare sulle piste ciclabili o ad uso misto, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, dando ad essi la precedenza; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista. È vietato l’uso di risciò e simili, se non autorizzato. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali. La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco. Le stesse norme si applicano all’uso di pattini, monopattini, motocarrozzette, biciclette a pedalata assistita, tavole su ruote e simili, inclusi tutti i veicoli a trazione elettrica integrale o parziale.

Sanzione: per tutte le violazioni dell’art. 19 TIPO A (ATTUALIZZATO): DA €20,00 A €60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00

Sanzione: per violazione dell’art. 19 sui pendii e sulle scarpate e sulla circolazione fuoripista TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

TITOLO V. NORME PER I CANI E ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE

ARTICOLO 20 – Conduzione dei cani e di altri animali da affezione

  1. I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. con obbligo di raccogliere le deiezioni e conferirle nei cestoni del parco, posti solitamente agli ingressi.

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (A) dell’art. 20 TIPO A (ATTUALIZZATO): DA €. 20,00 A €. 60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00

Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi.

  1. Con appositi segnali sono indicate le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. È comunque vietato introdurre cani nei canali e nelle fontane, nei laghetti, nei corsi d’acqua, nelle zone umide (salvo se diversamente indicato in loco), nelle aree agricole, nelle aree gioco per i bambini, nelle aree ortive, nelle aree a parco naturale, nelle aree boscate al di fuori dai sentieri. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle persone e degli altri animali. Il conduttore in ogni caso risponde direttamente per i danni causati dal proprio animale al parco o agli altri utenti. Le stesse norme valgono per altri animali da affezione quali gatti, furetti, conigli domestici. Non sono ammessi altri animali, se non previa autorizzazione.

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (B) dell’art. 20 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

(C) Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (C) dell’art. 20 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

Gli agenti di vigilanza possono altresì verificare l’idoneità di conduzione di cani di razze pericolose (ai sensi della normativa vigente) e, se ritenuto, disporne l’immediato allontanamento dal parco.

ARTICOLO 21 – Addestramento cinofilo

Su tutta l’area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. L’addestramento cinofilo professionale per gruppi, anche a scopo di protezione civile, deve essere autorizzato dal parco.

Sanzione comma 1: TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

Sanzione comma 2: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

ARTICOLO 22 – Abbandono o liberazione di animali negli ecosistemi

È vietato abbandonare cani o altri animali di affezione nel parco. A tutela dei delicati equilibri degli ecosistemi naturali è vietato liberare nel parco qualunque animale detenuto in cattività, con particolare riferimento a qualunque animale esotico e in particolare a tartarughe, rettili, uccelli esotici, cavie e altri mammiferi, pesci.

Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e di consegnarli ai servizi veterinari della competente ATS.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 22 (fatte salve le eventuali azioni penali, vedi legge 14/08/1991 N° 281 e legge 22/11/1993 N° 473) TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

TITOLO VI. NORME PER L’EQUITAZIONE

ARTICOLO 23 – Equitazione

Su tutta l’area del parco è vietato l’accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie. Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 21 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

Il divieto non si applica a:

  1. cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell’espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;
  2. equini tenuti presso le aziende agricole esistenti nel parco alla data del 21.05.1990, limitatamente alla residenza agricola e alle strette pertinenze;
  3. cavalli autorizzati ai sensi degli articoli successivi. Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dall’ente Parco Nord Milano.

L’accesso e il transito nel parco degli equini, di cui alle lettere b e c, è effettuato nell’osservanza delle cautele stabilite dall’articolo seguente.

ARTICOLO 24 – Equitazione ludica o sportiva

L’attività ludica di equitazione, autorizzata ai sensi del successivo articolo, è consentita nel rispetto delle seguenti norme:

(A) – l’equitazione è consentita nei giorni feriali dall’alba al tramonto; nei giorni prefestivi e festivi dall’alba alle ore 10.00;

(B) – il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico; Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (A) e (B) dell’art. 24 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

(C) – quando più cavalieri si ritrovano a passeggiare nel parco devono procedere in fila indiana, uno dietro l‘altro;

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (C) dell’art. 24 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

  • – l’equitazione è vietata nelle giornate di pioggia, neve o maltempo;

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (D) dell’art. 24[TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

(E) – l’equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, sui prati a lato dei percorsi ciclabili o pedonali e a lato delle piazzole di sosta;

(F) – l’equitazione è vietata nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano, nelle zone arbustive, nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti, nelle altre zone espressamente vietate con cartelli segnalatori, nelle zone con irrigazione automatica e a meno di m. 3 dalle giovani piante in filare;

(G) – sulle passerelle del parco si transita, negli orari consentiti, montati, in fila indiana, al centro della passerella e dopo aver chiesto strada agli eventuali pedoni o ciclisti presenti; qualora la passerella o la pista d’accesso ad essa siano impegnate da molte persone, da gruppi, da altri cavalieri, da cani, il cavaliere ha l’obbligo di attendere ai piedi dei percorsi di accesso alla passerella finché questa non sia sgombra o comunque sia accertata la massima condizione di sicurezza dell’attraversamento;

(H) – ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza dei cavalieri;

(I) – i cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi e dalle passerelle; Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (E, F, G, H, I) dell’art. 24 [TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

(L) – l‘equitazione è vietata ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti.

Sanzione: Per le violazioni di quanto sopra scritto (L) dell’art. 24[TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

(M) Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza del regolamento, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento in solido con il proprietario dell’animale. Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l’allontanamento immediato di cavalieri dal parco o da zone di esso.

Sanzione: per la mancata ottemperanza alle disposizioni degli agenti di vigilanza TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00 FATTE SALVE LE SANZIONI PENALI

ARTICOLO 25 – Autorizzazione all’equitazione

L’autorizzazione all’equitazione ha durata di un anno e viene rilasciata al proprietario del cavallo con le seguenti modalità:

  1. richiesta all’ente Parco Nord Milano corredata di copia del documento di possesso dell’animale; b. versamento del rimborso richiesto alla tesoreria dell’Ente;
  2. sottoscrizione di presa visione e di perfetta conoscenza delle norme sull’equitazione stabilite dal presente regolamento;
  3. apposizione al cavallo della targa, fornita dall’ente Parco Nord Milano: questa andrà collocata in modo visibile sull’animale ogni volta che lo si conduce nel parco;
  4. consegna di copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.

Il proprietario del cavallo è tenuto a precisare quante e quali persone fruiranno dell’autorizzazione di cui trattasi e comunque le persone diverse dal proprietario devono sottoscrivere e portare al seguito una dichiarazione di presa visione e conoscenza del regolamento. Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato con deliberazione consiliare, in relazione al carico compatibile con l’ambiente. L’autorizzazione può essere assoggettata a rimborso forfettario delle conseguenti spese per la targa e per la manutenzione e riparazione dei percorsi. Il rimborso è determinato con deliberazione consiliare. L’autorizzazione è sempre revocabile.

TITOLO VII. TUTELA DEL TERRITORIO

ARTICOLO 26 – Occupazione di suolo pubblico

È vietata l’occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione dell’ente Parco Nord Milano. Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall’Ente proprietario della strada.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 26 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00.

Gli interventi impiantistici, manutentivi e più in generale quelli di pubblica utilità che devono essere svolti entro i confini del parco devono essere autorizzati dall’ente Parco Nord Milano che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie, ai sensi dell’art.24 delle N.T.A del P.T.C.

ARTICOLO 27 – Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili di tipo commerciale o senza scopo di lucro, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dall’ente Parco Nord Milano che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie, ai sensi dell’art.13 delle N.T.A del P.T.C.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 27 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 28 – Campeggio

  • È vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel parco senza l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi e in prossimità delle zone umide.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 28 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

  • Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati per un periodo massimo di due ore.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto (B) dell’art. 28 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

ARTICOLO 29 – Riprese fotocinematografiche professionali

È vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione dell’ente Parco Nord Milano.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 29 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 30 – Orti e capanni

È vietato installare orti, erigere capanni o ricoveri, salvo che nelle aree appositamente destinate ed attrezzate dall’ente Parco Nord Milano e previa l’autorizzazione dell’Ente, ai sensi delle N.T.A. del P.T.C. Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 29 (fatte salve le eventuali azioni penali e il ripristino dei luoghi) TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 31 – Recinzioni

È vietata la recinzione dei fondi agricoli se non previa autorizzazione dell’ente Parco. La recinzione è consentita a protezione dell’edificato, degli orti e degli allevamenti di animali da bassa corte adiacenti all’edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, con le modalità e le procedure stabilite dalle N.T.A. del P.T.C.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 31 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 32 – Abbandono dei rifiuti

Su tutta l’area del parco è vietato l’abbandono di ogni tipo di rifiuto. I visitatori e gli utenti devono riportare a casa i propri rifiuti o conferirli negli appositi cestoni, differenziati secondo la tipologia degli stessi, solo per esigue quantità e fino al massimo della loro capienza. È vietato conferire nei cestoni del parco i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti fuori dal parco. È altresì vietato abbandonare rifiuti nelle acque superficiali o immettervi sostanze di qualunque genere. Al fine di preservare il decoro del parco e di limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente naturale di microrifiuti è vietato l’abbandono di rifiuti anche di piccole o piccolissime dimensioni quali scontrini, mozziconi di sigaretta, tappi di bottigliette, fazzoletti di carta, gomme da masticare, sacchetti con deiezioni canine.

Sanzione: per l’abbandono di rifiuti non inquinanti di piccola dimensione e quantità (cartacce, lattine, ecc.) TIPO A: DA € 20,00 A € 60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00.

Se l’abbandono riguarda i mozziconi di sigaretta la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Sanzione: per l’abbandono di rifiuti in quantità modesta. Per quantità ingenti o per rifiuti tossici o nocivi si applicano le leggi Statali e Regionali TIPO E: (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00.

Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

ARTICOLO 33 – Ammassi

Così come previsto dall’art. 11, delle NTA del PTC è vietato, su tutte le aree del parco sia pubbliche che private, incluse le aree ortive del Parco, l’ammasso e il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza, degli insediamenti agricoli, produttivi, o dei cantieri in cui tali i materiali vengono utilizzati. Nelle aree agricole è fatta eccezione per l’ammasso di stallatico.

Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 33 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

TITOLO VIII. TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE

ARTICOLO 34 – Tagli e abbattimenti

È vietato il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati o pubblici, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatta eccezione delle operazioni effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici dell’ente Parco Nord Milano. L’abbattimento di alberi isolati e di quelli vegetanti in giardini o parchi pubblici o privati è soggetto ad autorizzazione da parte all’ente Parco Nord Milano, ai sensi dell’art. 18, delle NTA del PTC. L’istanza di taglio deve essere presentata unitamente a relazione agronomica a firma di tecnico abilitato, documentazione fotografica e planimetria in scala adeguata ai fini dell’individuazione dei soggetti arborei interessati. L’abbattimento degli alberi nel territorio del Parco si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo di avifauna e mammiferi selvatici e, di norma, avviene nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica, previamente autorizzati.

Al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente per ciascun albero individuo arboreo abbattuto il richiedente dovrà piantare uno o più come da prescrizioni riportate nell’autorizzazione rilasciata dall’ente Parco.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto nell’art. 34 fatte salve le eventuali azioni penali ed il reimpianto. Fanno eccezione le violazioni amministrative proporzionali di cui alla legge regionale 30/11/1983, n. 86 – TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 35 – Operazioni colturali e potature

Le operazioni di potatura e di trattamento fitosanitario effettuate sulle piante d’alto fusto sono soggette all’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano che può subordinarle all’osservanza di prescrizioni tecniche. Fanno eccezione gli interventi di eliminazione delle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici o servizi che possono essere realizzati senza specifica autorizzazione. Nei restanti casi gli interventi di potatura devono essere preventivamente autorizzati dall’ente Parco in seguito a specifica richiesta, ai sensi dell’art. 18, delle NTA del PTC. L’istanza di autorizzazione alla potatura deve essere presentata unitamente a documentazione adeguata ai fini dell’individuazione degli alberi interessati e del tipo di intervento da effettuare.

Le operazioni di potatura degli alberi nel territorio del Parco si effettuano tenendo conto del periodo riproduttivo di avifauna e mammiferi selvatici e di norma, nel periodo che va dal 1° ottobre al 28 febbraio, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell’incolumità pubblica, previamente autorizzati.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto nell’art. 35 e per la mancata ottemperanza alle prescrizioni TIPO D: DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

ARTICOLO 36 – Danni alla vegetazione

Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi, ecc..), nonché le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..) ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche, da parte dei titolari e addetti alle aziende agricole esistenti nel parco, ai sensi dell’art. 18, delle NTA del PTC.

  • È vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 36 (quando non vi è l’intento di causare danno) TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00 TIPO A (ATTUALIZZATO): DA € 20,00 A € 60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 20,00 per danno di minima entità

  • È vietato asportare o commercializzare la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni. Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (B) dell’art. 36 Fatte salve le eventuali azioni penali ed il ripristino dei luoghi. Fanno eccezione le violazioni amministrative proporzionali di cui alla legge regionale 30/11/1983, n. 86 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 37 – Flora spontanea e piante officinali

(A) È vietata l’asportazione dei fiori e delle foglie dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri e delle foglie di piante erbacee, arboree e arbustive fino ad un massimo di sei esemplari per specie a persona, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 31/3/2008, n. 10 e smi. Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 37 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

(B) La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione ed è regolamentata dalle leggi statali e regionali in materia.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 37 si applicano le sanzioni di cui alle leggi 6/1/1931, n. 99; D.Lgs. 21/5/2018, n. 75; L.R. 31/3/2008, n. 10 e smi

ARTICOLO 38 – Frutti

È vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. È consentita la raccolta per l’immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo. Sanzione: Per tutte le violazioni dell’art. 38 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00

ARTICOLO 39 – Funghi

La raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall’alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp. per i quali è consentito il taglio del gambo; Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp. genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi;

È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli ad eccezione per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici; l’uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.

Sono vietati:

1) la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio;

2) la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita caesarea;

3) l’uso di contenitori non aerati per il trasporto;

4) la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento.

Sanzione: per le violazioni dei commi A – B – D1 TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00] con confisca Sanzione: per le violazioni dei commi C – D2 – D3 – E sanzione TIPO A (ATTUALIZZATO): DA € 20,00 A € 60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 20,00 per danno di minima entità]. Nei casi D2 e D3 con confisca.

ARTICOLO 40 – Salvaguardia degli alberi

  • È vietato arrampicarsi sugli alberi, salvo autorizzazione del Parco. L’attività di equilibrismo su slack line è consentita a proprio rischio e pericolo, all’esterno dei boschi, solo con attrezzatura omologata, su alberi di dimensione minima di 20 cm di diametro, ad un’altezza massima di 80 cm dal piede, in modo da non intralciare la fruizione del parco e la circolazione degli altri visitatori, per il solo tempo necessario all’utilizzo.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 40 TIPO A (ATTUALIZZATO): DA €20,00 A €60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00

  • costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, se non per attività autorizzata dal Parco.

Sanzione: Per le violazioni a quanto sopra scritto (B) dell’art. 40 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 41 – Fuochi all’aperto

Su tutto il territorio del parco è vietato accendere fuochi all’aperto, falò, barbecue e affini. Il parco può autorizzarli occasionalmente durante attività o manifestazioni pubbliche, comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto dell’Art 41: TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

ARTICOLO 42 – Tutela antincendio e salute pubblica

  1. Nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare.

Il suddetto divieto vale anche in tutte le aree giochi attrezzate e nelle altre aree attrezzate del Parco (Teatrino Breda, Cascina Centro Parco, velodromo, percorsi vita, fontane, orti, campi bocce, aree sportive).

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 42, fatte salve le eventuali azioni penali ed il risarcimento dei danni in caso d’incendio TIPO A (ATTUALIZZATO): DA €20,00 A €60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00

  1. usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto (A) dell’art. 42, fatte salve le eventuali azioni penali ed il risarcimento dei danni in caso d’incendio TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 43 – Corsi d’acqua

Nei laghetti e corsi d’acqua, salvo dove espressamente indicato con apposita segnaletica, è vietato:

– entrare o effettuare la balneazione;

– far accedere animali;

– pescare;

– immettere pesci o ogni altro animale;

– buttare cibo o alimenti in genere, anche al fine di alimentare la fauna presente;

– utilizzare l’acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;

– gettare oggetti di qualsiasi tipo;

– depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;

– praticare il pattinaggio su ghiaccio;

– asportare l’acqua;

– utilizzare modellini con motore a scoppio.

– utilizzare modellini senza motore o con motore elettrico, se non autorizzati;

– utilizzare natanti di qualsiasi tipo (barche, pedalò, canoe, kayak, tavole da surf) se non autorizzati; Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto dell’Art. 43 TIPO C (ATTUALIZZATO): DA € 100,00 A € 300,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00

Per le violazioni in merito all’uso di – l’uso di modellini senza motore o con motore elettrico, senza autorizzazione: TIPO B (ATTUALIZZATO): DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00]

Per immissione pesci o ogni altro animale TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 44 – Attività venatoria

In relazione all’art.18 delle N.T.A. del P.T.C., è vietato l’esercizio della caccia. Per tutte le attività inerenti la caccia si applicano le norme Statali e Regionali vigenti facendo riferimento agli Agenti Venatori della Città Metropolitana di Milano e dei Carabinieri Forestali

ARTICOLO 45 – Tutela della fauna

È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti. È vietato alimentare la fauna selvatica, in particolare nei laghetti e nei corsi d’acqua o nei boscati tramite cassette nido, mangiatoie o posatoi, se non per attività condotta dall’Ente.

È vietata la cattura e la raccolta di tutte le specie di anfibi e di tutti i molluschi.

Per la tutela della fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati) si osservano le ulteriori disposizioni della legge regionale L.R. 10/2008 e s.m.i in materia

Sanzione: per tutte le violazioni a quanto sopra scritto dell’Art. 45; fatte salve le eventuali azioni penali: TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200 ,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

ARTICOLO 46 – Rilascio di animali

In tutta l’area del parco, in ottemperanza allo specifico regolamento del parco in materia, è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano, che ne verifica la compatibilità ambientale e l’eventuale pericolosità. Il divieto non si estende alle attività zootecniche delle aziende agricole presenti nel parco.

Sanzione: per le violazioni a quanto sopra scritto dell’Art. 46; fatte salve le eventuali azioni penali, le norme sulla caccia e il Regolamento di Polizia Veterinaria: TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00.

ARTICOLO 47 – Pascolo e transito di ovini

Fatta eccezione per la zona agricola, in tutta l’area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini, salvo specifica autorizzazione.

Sanzione: per tutte le violazioni a quanto sopra scritto dell’Art. 47 TIPO E (ATTUALIZZATO): DA € 400,00 A € 1200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

TITOLO IX. NORME FINALI

ARTICOLO 48 – Sistema sanzionatorio

L’inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con una sanzione amministrativa.

A tal fine il Consiglio dell’ente Parco Nord Milano provvede, in via generale e per ciascuna specie di contravvenzione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16, legge 24 novembre 1981 n° 689.

Tale determinazione, in sede di prima applicazione, costituisce tabella Allegato A) al presente regolamento, da aggiornarsi periodicamente ai sensi del comma precedente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.

Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Sanzione: per la mancata ottemperanza alle disposizioni degli Agenti di Vigilanza, fatte salve le eventuali azioni penali TIPO D (ATTUALIZZATO): DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00

ARTICOLO 49 – Vigilanza

In applicazione dell’art. 28, N.T.A. del P.T.C., il presente regolamento è applicato da: i guardaparco, le guardie ecologiche volontarie, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni soci, ciascuno per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 50 – Entrata in vigore

Il regolamento è adottato dalla Comunità del Parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’Ente Parco Nord Milano e degli enti territoriali interessati. Entro i successivi sessanta giorni, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide la comunità del parco in sede di approvazione definitiva del regolamento. La deliberazione di approvazione del presente Regolamento o l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo del parco e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura del Parco ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

TABELLA DELLE SANZIONI ATTUALIZZATE

  • TIPO A: DA € 20,00 A € 60,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €20,00
  • TIPO B: DA € 60,00 A € 180,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 60,00
  • TIPO C: DA € 100,00 A € 300,00 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 100,00
  • TIPO D: DA € 200,00 A € 600,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 200,00
  • TIPO E: DA € 400,00 A € 1.200,00. PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA € 400,00

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    martedì 21, Aprile 2026
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