Pubblicato su BURL serie ordinaria n. 24 mercoledì 12 giugno 2013
TITOLO I – GENERALITA’
Art. 1 – COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL’ENTE
Il Parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 è un Ente di diritto pubblico ai sensi dell’art. 22 della l.r. n. 86/1983, così come modificata dalla l.r. n. 12 del 2011, composto dagli Enti locali territorialmente interessati, intendendosi con tale termine quelli individuati nella legge regionale istitutiva, e precisamente dallaCittà Metropolitana e dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano, Novate Milanese e Sesto San Giovanni, nonché da quelli volontariamente aderenti.
Il Parco Nord Milano svolge le funzioni pubbliche ad esso conferite dalla Regione per il recupero, la gestione, la conservazione e la valorizzazione del proprio territorio.
Art. 2 – FINALITA’ E FUNZIONI
L’Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata quale parco di cintura metropolitana, mediante progettazione, realizzazione e gestione del Parco stesso e fornitura al pubblico dei servizi ambientali idonei e compatibili.
In particolare l’Ente:
a) elabora e adotta la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco;
b) esprime parere agli organi della Regione e degli Enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
c) promuove l’acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco, comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
d) promuove lo studio e la conoscenza dell’ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela e fruizione;
e) progetta ed esegue gli interventi di realizzazione del parco;
f) provvede alla gestione del parco, alla manutenzione e all’esercizio sia in via diretta che in via indiretta delle aree e strutture del parco;
g) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
h) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, o comunque necessaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
L’Ente può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l’Ente titolare o proprietario, ovvero in seguito ad affidamento di tali funzioni da parte della Regione.
L’Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell’interesse degli Enti territorialmente interessati, ovvero per convenzione
con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l’assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici
di valore ambientale e paesaggistico.
Quanto previsto nei due precedenti commi deve essere oggetto di specifico finanziamento da parte degli Enti interessati e convenzionati.
Art. 3 – SEDE
L’Ente Parco Nord Milano ha sede legale in Sesto San Giovanni, Via Clerici, 150. Con provvedimento del Consiglio di Gestione potrà costituire sedi e uffici decentrati.
Art. 4 – ADESIONE E RECESSO
L’adesione di nuovi Enti e il recesso di un Ente sono disciplinati dalla legge regionale.
Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli Organi consiliari degli Enti aderenti, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione stabilite dal successivo art. 5.
Art. 5 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Ciascun Ente aderente partecipa alle spese di gestione e determina le decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote di partecipazione determinate nel presente Statuto.
Le quote di partecipazione sono così determinate:
- per la Città Metropolitana 400/1000;
- per il Comune di Milano 390/1000
- per i restanti Comuni aderenti 210/1000;
Le quote di 210/1000 per i Comuni aderenti, ad esclusione di quello di Milano, sono suddivise per 175/1000 in rapporto alla popolazione residente nei Comuni interessati e per 35/1000 in rapporto alla superficie del proprio territorio inserita nel perimetro del Parco.
La quota millesimale arrotondata assegnata nel rispetto di suddetti criteri per ciascun Comune è la seguente:
Comune di Milano
Comune di Sesto San Giovanni |
390
57 |
Comune di Cinisello Balsamo | 63 |
Comune di Bresso | 33 |
Comune di Cormano | 25 |
Comune di Cusano Milanino | 13 |
Comune di Novate Milanese | 19 |
TITOLO II – ORGANI
Art. 6 – ORGANI
Sono Organi dell’Ente:· il Presidente · il Consiglio di Gestione· la Comunità del Parco· il Revisore dei Conti
Art. 7- LA COMUNITA’ DEL PARCO
La Comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente
aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, come indicata all’art. 5 dello Statuto.
Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all’interno del parco.
L’individuazione delle associazioni e le modalità di partecipazione saranno definite con apposito regolamento attuativo.
Art. 8 – CONVOCAZIONE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
Le convocazioni della Comunità del Parco avvengono, nelle forme di legge, almeno otto giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione, da recapitare agli Enti e ai rappresentanti delle Associazioni che vi prendono parte.
L’eventuale seconda convocazione della Comunità del Parco potrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.
Nei casi d’urgenza, la Comunità può essere convocata con le medesime modalità di legge ventiquattro ore prima dell’adunanza.
La Comunità del Parco si raduna ordinariamente due volte l’anno.
Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Presidente, o su richiesta scritta motivata di rappresentanti di Enti che siano detentori di almeno il 20% delle quote di partecipazione.
Gli atti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell’Ente a disposizione dei Rappresentanti e trasmessi contestualmente alla convocazione.
Art. 9 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
L’adunanza della Comunità del Parco è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione e di almeno tre componenti, oltre il Presidente.
Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle quote presenti, salvo per quelle relative ai punti a), b), c), f) del successivo art. 10, che devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti.
Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza diritto al voto, il Presidente dell’Ente, che la presiede, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Gestione con funzioni di relatori e il Direttore con funzioni di relatore e di segretario.
Art. 10 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DELLA COMUNITA’ DEL PARCO
La Comunità del Parco è l’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell’attività dell’Ente.
Spetta alla Comunità del Parco il potere deliberativo, con votazioni separate, sui seguenti atti fondamentali:
a) l’elezione e la revoca del Presidente del parco;
b) l’elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
c) l’elezione del Revisore dei conti;
d) l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell’ente;
f) l’adozione delle modifiche allo statuto;
g) l’adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
j) l’approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
k) l’espressione del parere obbligatorio, preliminare all’approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’art. 22 ter della l.r.
n. 86/83.
Art. 11 – CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE E DURATA
Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità del Parco nella prima adunanza ovvero entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.
Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale.
Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco.
I componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente durano in carica cinque anni.
Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione nella sua prima successiva seduta. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.
Il Presidente può nominare il Vicepresidente con funzioni vicarie.
Art. 12 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e si raduna di norma nella sede dell’Ente. Il Direttore e gli altri dirigenti partecipano alle riunioni, senza diritto al voto, anche con funzioni di relatore.
Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri o su istanza scritta del Direttore
entro quindici giorni dalla richiesta.
Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 13 – ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti di amministrazione per il conseguimento di fini statutari dell’Ente, che non siano riservati alla
Comunità del Parco, al Presidente, al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.
Compete al consiglio, in particolare:
a) l’approvazione dei regolamenti dell’Ente;
b) la determinazione della dotazione organica dell’Ente e l’approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
c) l’approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni su proposta del Direttore;
d) l’assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
e) la proposta di convocazione della Comunità del Parco
f) la predisposizione e la presentazione alla Comunità del Parco del bilancio di previsione ed dei relativi allegati, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari
Art. 14 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco, rimane in carica cinque anni, è il rappresentante legale dell’Ente.
Convoca e presiede il Consiglio e la Comunità del Parco, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l’incarico al Direttore e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco; nomina il Vicepresidente vicario.
Art. 15 – CESSAZIONE E DECADENZA DEI CONSIGLIERI
Il Presidente ed i Consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità, ovvero per assenza ingiustificata.
Il Consigliere che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal mandato.
Il Presidente ed i Consiglieri possono essere singolarmente o insieme revocati dalla Comunità del Parco, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei voti assegnati, su proposta di almeno 1/3 delle quote di partecipazione. La deliberazione di revoca dell’intero Consiglio è inefficace se nella stessa seduta non venga eletto il nuovo Consiglio di Gestione.
Art. 16 – IL REVISORE DEI CONTI
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell’Ente è esercitato dal Revisore dei Conti eletto dalla Comunità del Parco.
Il Revisore esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile
per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente
dalla legge e da apposito regolamento.
Nell’esercizio delle funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e consultare
i dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti al Presidente o alla Comunità del parco.
Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE
Art. 17 – CRITERI ORGANIZZATIVI
L’Ente organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti all’espletamento delle proprie funzioni istituzionali.
I procedimenti amministrativi sono informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere esperiti entro il termine determinato per ciascun tipo di procedimento, in applicazione dei principi fissati dalla legge.
Il regolamento di organizzazione ed il regolamento del personale sono informati ai principi ed alle disposizioni di legge, nonché della normativa contrattuale, avendo peraltro riguardo alla specificità dei servizi prestati dall’Ente.
Art. 18 – PIANTA ORGANICA
La pianta organica dell’Ente è approvata dal Consiglio di Gestione in applicazione dei principi fissati dalla legge e dai criteri stabiliti dalla Regione e può essere sottoposta, con lo stesso procedimento, a periodiche verifiche ed aggiornamenti commisurati al bilancio dell’Ente e agli obiettivi di sviluppo e di investimento.
La dotazione organica del personale e la sua distribuzione negli uffici dell’Ente è annualmente riportata nella apposita tabella numerica allegata al Bilancio di previsione.
Art. 19 – DIRIGENZA
La dirigenza dell’Ente è prevista nella pianta organica e disciplinata dal Regolamento di organizzazione.
Sono dirigenti dell’Ente: il Direttore e le altre figure eventualmente previste nella pianta organica. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Sono responsabili della correttezza amministrativa e dell’efficienza di gestione.
I dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali.
Art. 20 – IL DIRETTORE
Il Direttore dell’Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, individuandolo tra gli iscritti nell’elenco dei «Direttori
di parco» istituito dalla Giunta regionale.
L’incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l’incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell’incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
L’incarico può essere conferito a dirigente già dipendente dall’ente, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 86/83.
Il Direttore del parco:
a) dirige il parco;
b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell’Ente;
c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di segretario;
d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell’assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione
relativa agli obblighi informativi per l’attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
e) esprime il parere tecnico sulle proposte di deliberazione;
f) stipula i contratti in nome e per conto dell’Ente;
g) coordina i lavori pubblici dell’Ente;
h) presiede le gare d’appalto e le commissioni di concorso;
i) irroga le sanzioni.
TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITA’
Art. 21 – MEZZI FINANZIARI ED EQUILIBRIO DELLA GESTIONE
L’Ente Parco provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
• quote di contribuzione degli Enti aderenti;
• proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi resi dall’Ente;
• conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
• corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di aree protette;
• proventi per funzioni e servizi ambientali prestati dall’ Ente Parco agli Enti aderenti o a terzi;
• atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo.
Fermo restando l’obbligo degli Enti aderenti di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi dell’Ente deve assicurare
l’integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il
pareggio economico e finanziario.
Art. 22 – RIPARTO DELLE SPESE
Gli Enti aderenti partecipano all’attività economica dell’Ente in base alle quote determinate dal precedente all’ art. 5.
Le spese di carattere generale e di investimento dell’Ente Parco sono annualmente ripartite tra gli Enti aderenti in sede di approvazione del bilancio di previsione, detratti gli eventuali contributi regionali.
Le spese di investimento sono ripartite fra gli Enti aderenti in conformità alle quote di partecipazione, secondo le preventive intese assunte annualmente, ma l’erogazione dei contributi per dette spese è condizionata alla presentazione agli Enti aderenti della documentazione tecnica e finanziaria inerente le singole acquisizioni e realizzazioni.
A tal fine, tre mesi prima della scadenza prevista per l’approvazione dei bilanci degli Enti aderenti, la Comunità del Parco approva il piano provvisorio di riparto delle spese a carico degli Enti aderenti per il successivo esercizio; a detta riunione ciascun componente della Comunità del Parco può chiedere che presenzi, senza diritto al voto, un dirigente o funzionario del Settore finanziario dell’Ente dal medesimo rappresentato.
Ciascun Ente aderente è quindi è obbligato, a recepire nel proprio bilancio la quota di propria competenza risultante dal piano di riparto.
Art. 23 – BILANCI PLURIENNALI, BILANCI PREVENTIVI, CONTO CONSUNTIVO
Il Consiglio di Gestione delibera la proposta di Bilancio di Previsione per l’anno successivo, comprendente il Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia e la Relazione Previsionale e Programmatica, documenti redatti secondo le norme previste dalla PARTE II – Ordinamento Finanziario e Contabile – del d.lgs. 267/2000.
Il conto consuntivo è redatto secondo le norme previste dal d. lgs. 267/2000.
Art. 24 – DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere l’Ente provvede
mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.
Art. 25 – SERVIZI DI CASSA E TESORERIA
L’Ente ha un proprio tesoriere.
Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito individuato ai sensi del regolamento di contabilità.
TITOLO V – TRASPARENZA – ACCESSO – PARTECIPAZIONE
Art. 26 – TRASPARENZA
L’Ente informa la propria attività al principio della trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla legge, o dai regolamenti o dalla natura degli atti, tutti i procedimenti e gli atti dell’Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l’imparzialità
della gestione.
L’Ente favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività.
Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’Ente.
Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
Art. 27 – ALBO DELLE PUBBLICAZIONI
Gli atti degli organi dell’Ente per i quali la legge, la convenzione, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati nell’Albo Pretorio on line, sul sito internet dell’Ente.
I regolamenti aventi rilevanza esterna ed i piani di settore sono soggetti a duplice pubblicazione agli Albi: dopo l’adozione della deliberazione,
in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti e i piani di settore sono comunque sottoposti a forme di pubblicità integrative che ne consentano l’effettiva conoscibilità.
Art. 28 – ATTI FONDAMENTALI
Gli atti fondamentali deliberati dalla Comunità del Parco vengono messi a disposizione degli Enti aderenti.
Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore e regolamenti d’uso.
Art. 29 – PARTECIPAZIONE
L’Ente cura ogni possibile forma di partecipazione e, in particolare:
• assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
• promuove e, se richiesto, partecipa con i propri Amministratori, dirigenti o funzionari ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi;
• cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
• predispone pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell’Ente e della sua attività;
Altre forme di partecipazione possono essere realizzate dal Consiglio di Gestione in presenza di contingenze di carattere particolare o di interesse strettamente locale.
TITOLO VI – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE
Art. 30 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE
Il presente Statuto, adottato dall’Assemblea consortile secondo il disposto dell’art. 2 della l.r. n. 12/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale, entrerà in vigore e diverrà esecutivo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Sino a tale data rimane vigente ed operante lo Statuto adottato dall’Assemblea consortile il 15 dicembre 1998 ed approvato dalla
Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 7 aprile 2000, n. 6/49440.