Premessa
Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree del parco in rapporto all’uso sociale proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del parco.
Titolo I – disposizioni generali
Art. 1- Oggetto
Il regolamento disciplina, in conformità alle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di coordinamento (P.T.C.), approvato con legge regionale 21 maggio 1990, n. 63, la fruizione del territorio del Parco Nord Milano da parte del pubblico, degli utenti, dei proprietari, possessori o detentori di immobili.
Il presente regolamento integra per quanto applicabili le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia di protezione della natura.
Il regolamento, limitatamente alle aree del parco disciplinate, prevale su eventuali contrastanti norme dei regolamenti comunali, anche per la parte relativa alla misura delle sanzioni.
Art. 2- Campo di applicazione
Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco, con esclusione della zona edificata e della zona monumentale. Il regolamento non si applica all’interno degli edifici.
Le norme , tuttavia, degli articoli 10,32,33,34,35,36,40,42,44,46; e relativo sistema sanzionatorio, si applicano anche alle aree libere da edifici delle zone edificata e monumentale.
Le disposizioni regolamentari non si applicano nelle aree del demanio militare ed aeronautico, salvo che nelle porzioni aperte alla pubblica fruizione, limitatamente al pubblico e agli utenti.
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Titolo II – fruibilità
Art. 3- Utilizzazione del verde
Il verde, i percorsi, le attrezzature pubbliche sono da tutti fruibili in permanenza, per il tempo libero e lo svolgimento di attività fisico-motorie e sociali, il riposo, lo studio e l’osservazione della natura.
Art. 4- Criteri di comportamento
Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti.
Tutti sono inoltre, tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del verde.
Art. 5- Responsabilità
Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.
Art. 6- Limitazioni alla fruibilità
Il Consorzio Parco Nord Milano può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza. Può, inoltre impedire o limitare l’accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione o l ‘insediamento e la nidificazione della fauna.
Il verde pubblico gestito da enti e associazioni in regime di convenzione con il Consorzio Parco Nord Milano è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.
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Titolo III – norme di comportamento per la tutela dei frequentatori
Art. 7- La quiete del parco
Non sono consentite attività rumorose, che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi.
Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l’uso degli strumenti musicali e riproduttori amplificati, generatori di corrente non silenziati, ecc..
Radio, televisione e simili, possono essere ascoltati in cuffia o a volume tale da non recare disturbo agli altri frequentatori.
Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
Art. 8- Ambulanti
E’ vietato effettuare la vendita ambulante di qualsiasi prodotto, o la prestazione di servizi o l’esercizio di giochi o di altre attività economiche, in forma ambulante, senza la concessione del Consorzio Parco Nord Milano.
Art. 9- Manifestini
E’ vietato apporre o distribuire manifestini, locandine, avvisi, depliant o simili, senza l’autorizzazione del Consorzio Parco Nord Milano e al di fuori degli spazi a tal fine indicati nell’ autorizzazione.
Art. 10- Pubblicità
E’ vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura.
Art. 11- Segnaletica
E’ vietato ogni tipo di segnaletica, ad eccezione della segnaletica interna al parco, della segnaletica stradale e della segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate; quest’ultima deve essere rimossa a cura degli organizzatori.
E’vietato imbrattare con vernici o manifesti adesivi i manufatti e le attrezzature del parco o appendere cartelli agli alberi.
Art. 12- Costume
I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico a pubblica decenza e buon costume.
E’ vietato esercitare il nudismo, o comunque circolare o stazionare nudi all’aperto, anche in luogo appartato.
E’ vietato circolare e sostare in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.
Art. 13- Danneggiamenti
Fatte salve le sanzioni penali, è fatto divieto a chiunque di deteriorare, manomettere, imbrattare, o cagionare danno alle pubbliche e private proprietà; ed in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.
Art. 14- Giochi pericolosi e molesti
Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i frequentatori in relazione alle specifiche funzioni dell’area e quelli che possano causare rischio per la pubblica incolumità o pericolo di danno alle pubbliche e private proprietà.
E’ vietato il tiro con l’arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso; è altresì vietato l’esercizio del modellismo a motore.
E’ vietato portare entro il parco, lanciare, o depositare corpi incendiari o esplodenti o simili.
E’vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.
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Titolo IV – circolazione dei veicoli
Art. 15- Transito di veicoli a motore
E’ vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento.
Sono esclusi dal divieto:
a) i mezzi motorizzati che transitano sulle strade statali, provinciali, comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio;
b) i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari o comunque di aventi diritto, limitatamente all’uso e ai percorsi di proprio diritto;
c) i mezzi motorizzati del Consorzio Parco Nord Milano o degli Enti Consorziati per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto;
d) i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio;
e) le motocarrozzette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell’apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.
f) i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dal Consorzio Parco Nord Milano e muniti dell’apposito distintivo, ovvero che accedono al Centro Operativo e sede del Consorzio Parco Nord Milano;
Art. 16- Sosta e parcheggio
Su tutta l’area del parco è vietata la sosta e il parcheggio.
E’ vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici.
I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali,
nelle aree di stazionamento pedonale e sulle passerelle. Sono esclusi dal divieto:
– i mezzi motorizzati di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 15, nei tratti ove consentito dal Codice della Strada o dagli Enti proprietari;
– i mezzi motorizzati di cui alle lettere c), d), e) del precedente art. 15;
– i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi o negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati;
– i mezzi motorizzati parcheggiati o in sosta nei parcheggi attrezzati gestiti dal Consorzio Parco Nord Milano o dagli Enti consorziati di cui al successivo articolo.
Art. 17- Parcheggi attrezzati
I parcheggi gestiti dal Consorzio Parco Nord Milano o dagli Enti consorziati sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del parco.
Essi sono così regolamentati:
– i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi.
– nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap; a questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo;
– nei parcheggi attrezzati è vietato:
1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura;
2) l ‘accesso a furgoni adibiti a trasporto cose, autocaravan o roulotte, autocarri di qualsiasi portata, mezzi d ‘opera;
3) sostare al di fuori degli spazi consentiti;
4) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili;
5) trattenersi nell’automezzo in sosta;
6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, effettuare giochi.
Art. 18- Cautele di conduzione dei veicoli
I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell’ambiente e dei fruitori del parco esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
– non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h;
– ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi;
– i mezzi diretti al Centro operativo devono percorrere unicamente la strada asfaltata e non possono per alcun motivo uscire da essa o inoltrarsi nel parco né sostare lungo il percorso;
– chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento;
– è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.
Art.19- Biciclette e veicoli non motorizzati
Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista.
I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali.
La conduzione delle biciclette deve essere comunque improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del parco.
Le stesse norme si applicano all’uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili.
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Titolo V – norme per i cani
Art. 20- Conduzione dei cani
I cani devono essere condotti al guinzaglio.
Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso.
E’ vietato introdurre cani nei canali, corsi d’acqua e zone umide.
E’ comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle persone e degli altri animali.
Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
Art.21- Addestramento cinofilo
Su tutta l’area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia.
Art.22- Abbandono di animali
È vietato abbandonare cani o altri animali nel parco.
Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e di custodirli per 24 ore presso il Centro Operativo; trascorso tale termine gli animali sono consegnati ai servizi veterinari della competente U.S.S.L.
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Titolo VI – norme per l’equitazione
Art.23- Equitazione
Su tutta l’area del parco è vietato l’accesso e il transito di cavalli ed equini di qualsiasi specie.
Il divieto non si applica a:
a) cavalli in dotazione alle forze di polizia, sia nell’espletamento del servizio di presidio del territorio che in attività di addestramento;
b) equini tenuti presso le aziende agricole esistenti nel parco alla data del 21.05.1990, limitatamente alla residenza agricola e alle strette pertinenze;
c) cavalli autorizzati ai sensi degli articoli successivi.
Eventuali attività di maneggio devono essere autorizzate dal Consorzio Parco Nord Milano.
L’accesso e il transito nel parco degli equini, di cui alle lettere b e c, è effettuato nell’osservanza delle cautele stabilite dall’articolo seguente.
Art.24- Equitazione ludica o sportiva
L’attività ludica di equitazione, autorizzata ai sensi del successivo articolo, è consentita nel rispetto delle seguenti norme:
– l’equitazione è consentita nei giorni feriali dall’alba al tramonto; nei giorni prefestivi e festivi dall’alba alle ore 10.00;
– il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo; è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o danno al patrimonio pubblico;
– quando più cavalieri si ritrovano a passeggiare nel parco devono procedere in fila indiana, uno dietro l ‘altro;
– l’equitazione è vietata nelle giornate di pioggia, neve o maltempo;
– l’equitazione è consentita unicamente sulle piste sterrate, sui prati a lato dei percorsi ciclabili o pedonali e a lato delle piazzole di sosta;
– l’equitazione è vietata nelle aree di rimboschimento, compresi i percorsi che le attraversano, nelle zone arbustive, nei canali, nei laghetti e nelle zone umide adiacenti, nelle altre zone espressamente vietate con cartelli segnalatori, nelle zone con irrigazione automatica e a meno di mt. 3.00 dalle giovani piante in filare;
– sulle passerelle del parco si transita, negli orari consentiti, montati, in fila indiana, al centro della passerella e dopo aver chiesto strada agli eventuali pedoni o ciclisti presenti; qualora la passerella o la pista d’accesso ad essa siano impegnate da molte persone, da gruppi, da altri cavalieri, da cani, il cavaliere ha l’obbligo di attendere ai piedi dei percorsi di accesso alla passerella finché questa non sia sgombra o comunque sia accertata la massima condizione di sicurezza dell’attraversamento;
– ai pedoni e ciclisti, è riservato il diritto di precedenza dei cavalieri;
– i cavalieri sono tenuti a rimuovere le deiezioni dei cavalli dai percorsi e dalle passerelle;
– l ‘equitazione è vietata ai minorenni non accompagnati da un adulto e agli inesperti.
Fatte salve le sanzioni penali e civili, il conduttore del cavallo, in caso di inosservanza del regolamento, risponde con il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento in solido con il proprietario dell’animale.
Gli agenti di vigilanza possono in ogni momento, per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio pubblico, disporre l’allontanamento immediato di cavalieri dal parco o da zone di esso.
Art.25- Autorizzazione all’equitazione
L’autorizzazione all’equitazione ha durata di un anno e viene rilasciata al proprietario del cavallo con le seguenti modalità
a) richiesta al Consorzio Parco Nord Milano corredata di copia del documento di possesso dell’animale;
b) versamento del rimborso richiesto alla tesoreria dell’Ente;
c) sottoscrizione di presa visione e di perfetta conoscenza delle norme sull’equitazione stabilite dal presente regolamento;
d) apposizione al cavallo della targa, fornita dal Consorzio Parco Nord Milano: questa andrà collocata in modo visibile sull’animale ogni volta che lo si conduce nel parco;
e) consegna di copia della polizza di assicurazione contro la responsabilità civile.
Il proprietario del cavallo è tenuto a precisare quante e quali persone fruiranno dell’autorizzazione di cui trattasi e comunque le persone diverse dal proprietario devono sottoscrivere e portare al seguito una dichiarazione di presa visione e conoscenza del regolamento.
Il numero annuo di autorizzazioni può essere contingentato con deliberazione consigliare, in relazione al carico compatibile con l’ambiente.
L’autorizzazione può essere assoggettata a rimborso forfettario delle conseguenti spese per la targa e per la manutenzione e riparazione dei percorsi. Il rimborso è determinato con deliberazione consigliare.
L’autorizzazione è sempre revocabile.
{mospagebreak title=Tutela del territorio}
Titolo VII – tutela del territorio
Art.26- Occupazione di suolo pubblico
E’ vietata l’occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza concessione del Consorzio Parco Nord Milano.
Il divieto non si estende alle occupazioni del suolo e sottosuolo stradale consentite dall’Ente proprietario della strada.
Art.27- Manifestazioni
Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dal Consorzio Parco Nord Milano che le subordina ad eventuali prescrizioni e garanzie, ai sensi dell’art.13 delle N.T.A del P.T.C.
Art.28- Campeggio
E’ vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel parco senza l’autorizzazione del Consorzio Parco Nord Milano. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide, nei parcheggi.
Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati per un periodo massimo di due ore.
Art.29- Riprese foto-cinematografiche professionali
E’ vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione del Consorzio Parco Nord Milano.
Art.30- Orti e baracche
E’ vietato installare orti, erigere baracche o capanni, salvo che nelle aree appositamente destinate ed attrezzate dal Consorzio Parco Nord Milano ai sensi delle N.T.A. del P.T.C.
Art.31- Recinzioni
E’vietata la recinzione dei fondi agricoli. La recinzione è consentita a protezione dell’edificato, degli orti e degli allevamenti di animali da bassa corte adiacenti all’edificato agricolo, nonché degli orti ricreativi familiari, con le modalità e le procedure stabilite dalle N.T.A. del P.T.C.
Art.32- Abbandono dei rifiuti
Su tutta l’area del parco è vietato l’abbandono di ogni tipo di rifiuto.
I visitatori e gli utenti debbono conferire i rifiuti negli appositi cestini.
Art.33- Ammassi
Fatta eccezione per l’ammasso di stallatico, è vietato, su tutte le aree del parco sia pubbliche che private, l’ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti agricoli, produttivi, o dei cantieri in cui i materiali vengono utilizzati.
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Titolo VIII – tutela dell’ambiente naturale
Art.34- Tagli
E’ vietato il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o parchi privati o pubblici, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatta eccezione delle operazioni effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici del Consorzio Parco Nord Milano.
Il taglio di piante isolate e di quelle dei giardini o parchi pubblici o privati è soggetto a denuncia al Consorzio Parco Nord Milano.
Art.35- Operazioni colturali
Le operazioni di potatura, di trattamento fitosanitario, di dendrochirurgia effettuate sulle piante d’alto fusto sono soggette all’autorizzazione del Consorzio Parco Nord Milano che può subordinarle allosservanza di prescrizioni tecniche.
Art.36- Danni alla vegetazione
Sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria (taglio dei prati, potature delle siepi ecc..), nonché le ordinarie pratiche agricole (aratura, semina, ecc..), ivi comprese le operazioni connesse alle colture florovivaistiche, da parte dei titolari e addetti alle aziende agricole esistenti nel parco.
E’ vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva, salvo il disposto degli articoli precedenti.
E’ vietato asportare o commercializzare la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.
Art.37- Flora spontanea e piante officinali
E’ vietata l’asportazione dei fiori dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri fino ad un massimo di sei esemplari per specie a persona. La raccolta delle piante officinali è soggetta ad autorizzazione ed è regolamentata dalle leggi statali e regionali in materia.
Art.38- Frutti
E’ vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. E’ consentita la raccolta per l’immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.
Art.39- Funghi
La raccolta dei funghi spontanei è consentita nei giorni pari del mese, oltre che nelle giornate di Sabato, dall’alba al tramonto, per un massimo di 2 Kg. a persona. E’ ‘vietato far uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero; è vietato far uso di contenitori flosci o in materiale plastico. E’ vietato raccogliere funghi parzialmente decomposti o privi di parti determinanti per il riconoscimento.
E’ vietata la raccolta dei funghi nelle aree di rimboschimento, sulle scarpate, nelle aree fittamente coperte dalla vegetazione sia arborea che arbustiva, nonché nelle zone umide.
Art.40- Salvaguardia degli alberi
E’ vietato arrampicarsi sugli alberi, costruirvi piattaforme, capanne o simili, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi.
Art.41-Fuochi all’aperto
E’ vietato accendere fuochi all’aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso.
Art.42- Tutela antincendio
Nei periodi d’allerta, decretati dalle competenti autorità forestali, nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare, usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.
Art.43- Corsi d’acqua
Nei laghetti e corsi d’acqua è vietato:
– entrare o effettuare la balneazione; – far accedere animali;- pescare;- immettere pesci o ogni altro animale;- buttare cibo o alimenti in genere;
– utilizzare l’acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali;- gettare oggetti di qualsiasi tipo;- depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza;- praticare il pattinaggio su ghiaccio;- immettere natanti di qualsiasi tipo;- asportare l’acqua.
Art.44- Attività venatoria
In relazione all’art.13 delle N.T.A. del P.T.C., è vietato l’esercizio della caccia.
Art.45- Tutela della fauna
E’ vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti.
Per la tutela della fauna minore (formica rufa, anfibi, molluschi) si osservano le disposizioni della legge regionale in materia.
Art.46- Lancio di animali
In tutta l’area del parco è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione del Consorzio Parco Nord Milano, che ne verifica la compatibilità ambientale e l’eventuale pericolosità.
Il divieto non si estende alle attività zootecniche delle aziende agricole presenti nel parco.
Art.47- Pascolo e transito di ovini
In tutta l’area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini.
{mospagebreak title=Norme finali}
Titolo IX – norme finali
Art.48- Sistema sanzionatorio
L’inosservanza delle prescrizioni del regolamento, qualora non abbiano rilevanza penale, ovvero sia sanzionata da norme di legge dello Stato o della Regione, è punita con la sanzione amministrativa fino a lire un milione ai sensi degli art.106 e seguenti, T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n° 383.
A tal fine il Consiglio del Consorzio Parco Nord Milano provvede, in via generale e per ciascuna specie di contravvenzione, a determinare la somma minima e massima della sanzione, anche per il conseguente pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16, legge 24 novembre 1981 n° 689.
Tale determinazione, in sede di prima applicazione, costituisce tabella Allegato A al presente regolamento, da aggiornarsi periodicamente ai sensi del comma precedente. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento.
Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.
Art.49- Vigilanza
Ai sensi dell’art. 15, N.T.A. del P.T.C., sono tenuti a far rispettare il regolamento i guardaparco consortili, le guardie ecologiche volontarie e i tecnici del Consorzio Parco Nord Milano incaricati della vigilanza, nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni consorziati, ciascuno per quanto di propria competenza.
Art.50- Entrata in vigore
Il regolamento diventa esecutivo a seguito di ripubblicazione all’Albo del Consorzio Parco Nord Milano per quindici giorni, dopo il controllo da parte dell’organo regionale. Il regolamento è altresì pubblicato per notizia all’Albo pretorio degli Enti consorziati e il Consorzio Parco Nord Milano ne cura la più ampia diffusione.
In deroga ai commi precedenti, le disposizioni concernenti la conduzione dei cani (art. 20) e l’obbligo di preventiva autorizzazione per l’equitazione (art. 25), saranno applicate dal 1° gennaio 1995.