Legge Regionale 23 aprile 1985 n. 41.
Legge Regionale Lombardia 23 aprile 1985 n. 41- Integrazioni e modifiche alla LR 30 novembre 1983, nº86 in materia di aree regionali protette
Articolo 1
1. Al 1º comma dell’ art. 1 della LR 30 novembre 1983 n. 86 è aggiunta la seguente lettera e):
<< Parchi di cintura metropolitana, intesi quali zone di importanza strategica per l’ equilibrio ecologico delle aree metropolitane, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione e il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro – silvo – colturali >>.
Articolo 2
1. Il 1º comma dell’ art. 12 della L. R. 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito:
<< 1. Le riserve naturali di interesse regionale sono istituite, anche al di fuori delle aree individuate nell’ allegato A alla presente legge, con deliberazione del Consiglio Regionale; a tal fine la Giunta regionale delibera la relativa proposta, cui è allegata una planimetria, in scala non inferiore a 1: 5.000, dell’ area che si propone di includere nella riserva e la pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione. I comuni interessati provvedono alla pubblicazione di tale deliberazione nei rispettivi albi >>
Articolo 3
1. All’ art. 12, 3º comma, la lettera e) della L. R. 30 novembre 1983 n. 86 viene così sostituita:
<< e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell’ ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della
medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati >>.
Articolo 4
1. Il 1º comma dell’ art. 15 della L. R. 30 novembre 1983 n. 86 è così modificato:
1. << La proposta istitutiva della riserva stabilisce, motivandoli in relazione alla situazione dell’ area interessata, quali fra i divieti di cui al successivo comma si applichino nella riserva e nella relativa area di rispetto a far tempo dalla notifica della proposta medesima ai comuni interessati, fino all’ entrata in vigore della deliberazione istitutiva, e comunque per non oltre due anni >>.
Articolo 5
1. L’ intitolazione del capo II titolo II della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito:
<< Regime dei Parchi naturali e dei Parchi di cintura metropolitana >>.
1. L’ intitolazione del capo II titolo II della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito:
<< Regime dei Parchi naturali e dei Parchi di cintura metropolitana >>.
1. L’ intitolazione del capo II titolo II della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito:
<< Regime dei Parchi naturali e dei Parchi di cintura metropolitana >>.
OMISSIS
2. Negli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 la dizione: << parchi naturali >> si sostituisce con << parchi naturali e parchi di cintura metropolitana >>.
Articolo 6
1. L’ intitolazione del capo III del titolo II della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così modificato:
<< Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale >>.
Articolo 7
1. Il 6º comma dell’ art. 24 della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito:
<< Qualora la delimitazione del monumento naturale interessi il territorio di più comuni o più comunità montane, la deliberazione di cui al precedente 2º comma indica l’ ente a cui è attribuita la competenza ad eseguire le opere, nonchè le forme d’ intesa con gli altri enti interessati >>.
Articolo 8
1. Il 1º comma dell’ art. 26 della LR 30 novembre 1983, n. 86, è così sostituito:
<< 1. La vigilanza sull’ osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell’ ambiente nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, nonchè nei parchi di cintura metropolitana è esercitata dagli enti che gestiscono le rispettive aree protette, tramite il proprio personale a ciò preposto. Nelle riserve naturali gestite da istituti scientifici, associazioni naturalistiche o dall’ Azienda regionale delle Foreste, ai sensi del precedente art. 13, terzo comma, le funzioni di vigilanza sono affidate alla Provincia, per i territori non montani, ovvero alla Comunità Montana competente per territorio >>
Articolo 9
1. Al 2º comma dell’ art. 27 dopo le parole: … nonchè dagli articoli… i numeri << 28 e 29 sono sostituiti con << 28, 29 e 30 >>. 2. Il comma 3º dell’ art. 27 della LR 30 novembre 1983 n. 86 è così sostituito: << 3. I divieti e le prescrizioni di cui al precedente punto b) debbono essere osservati nell’ ambito territoriale di tutte le aree protette ai sensi della presente legge – ad esclusione di quelle previste dal precedente art. 25 – intendendosi sostituiti ai consorzi previsti dalla LR 27 gennaio 1977, n. 9 gli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonchè dei parchi di cintura metropolitana >>.
Articolo 10
1. Al comma 1º dell’ art. 31 della LR 30 novembre 1983 n. 86 viene aggiunta la seguente lett d): << d) nei parchi di cintura metropolitana, all’ ente gestore del parco >>.
Articolo 11
1. Il 1º comma dell’ art. 32 della LR 30 novembre 1983 n. 86 viene così modificato: << 1. I confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonchè dei parchi di cintura metropolitana, sono indicati a cura dell’ ente gestore con apposite tabelle >>.
Articolo 12
1. L’ art. 34 della L. R. 30 novembre 1983 n. 86 è così
sostituito:
<< 1. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su richiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale.
2. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi di cui al successivo comma, il Presidente della Giunta regionale o l’ Assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale.
3. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l’ acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del parco >>.
Articolo 13
1. Il 3º alinea del I comma ed il 2 comma dell’ art. 38 della LR 30 novembre 1983 n. 86 sono abrogati.
Articolo 14
1. Dopo l’ art. 38, viene aggiunto il seguente Art. 38 bis:
<< Art. 38 bis (Disposizioni transitorie sui parchi di cintura metropolitana)
1. Viene riconosciuto come parco di cintura metropolitana il parco << Nord Milano >>, istituito con LR 11 giugno 1975, n. 78.
2. Il Consorzio << Parco Nord Milano >> esercita le funzioni previste dal titolo II, Capo IV della presente legge.
3. Restano fermi gli effetti della legge istitutiva del Parco Nord Milano e successive integrazioni e modifiche,
per quanto riguarda la delimitazione dell’ area del parco; restano altresì fermi, fino ad eventuali integrazioni e varianti ai sensi del precedente art. 17, gli effetti del piano del medesimo parco, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 1977, n. 663 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè le disposizioni speciali di cui alla LR 10 agosto 1982, n. 46, che prevede contributi finanziari a favore del Parco Nord Milano >>.
Articolo 15
1. Nella lettera e) del I comma dell’ art. 42 della LR 30 novembre 1983, n. 86, le parole << secondo comma del precedente art. 30 >> sono sostituite dalle parole << terzo comma del precedente art. 38 >>.
Articolo 16
1. Nell’ allegato A, lett. a), il punto 11) Parco dell’ Oglio è così sostituito:
<< 11/ 1) Parco dell’ Oglio Nord 11/ 2) Parco dell’ Oglio Sud >>.
2. Nell’ allegato A, dopo la lett. d) si aggiunge la seguente lett e):
<< e) Parchi di cintura metropolitana:
1) Parco Nord Milano (cartografia 1: 5.000)
2) Parco Sud Milano (cartografia 1: 50.000)
3) Parco << Spina Verde di Como >> (cartografia 1: 10.000) >>.
Articolo 17
1. Al finanziamento degli oneri derivati dall’ attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate al capitolo 1.4.4.2.1.1666 la cui denominazione è così modificata:
<< Contributi per la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali nonchè di parchi di cintura metropolitana >>.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 23 aprile 1985 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1985 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 aprile 1985 prot. n. 22802/ 5548).