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Il regolamento d’uso del Parco

Premessa

Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare la qualità estetica e biologica delle aree del parco in rapporto all’uso sociale proprio di ciascuna di esse, in modo che la loro fruizione sia estesa alla totalità dei cittadini, i quali possono attivamente concorrere alla protezione del parco. Di seguito riportiamo un estratto del testo mentre il regolamento integrale è disponibile da consultare e scaricare in versione pdf in allegato in questa pagina. Il Regolamento d’uso è consultabile anche sulle bacheche del Parco.

DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 – Finalità

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di tutelare gli ecosistemi naturali del parco nella loro funzione ecologica (…).

Art.2 – Oggetto

Il presente regolamento integra le norme contenute nella legislazione nazionale e regionale in materia della protezione della natura (…).

Art.3 – Campo di applicazione

Le norme del regolamento si applicano a tutto il territorio del parco con esclusione della zona edificata, della zona monumentale e delle aree del demanio aeronautico non aperte alla pubblica fruizione. Il regolamento non si applica all’interno degli edifici (…).

FRUIBILITÀ
Art.4 – Criteri di comportamento

Tutti sono tenuti a rispettare le aree verdi ed agricole e i manufatti su di esse insistenti. Tutti sono tenuti a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano arrecare disturbo al normale uso del parco.

Art.5 – Responsabilità

Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da chiunque a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art.6 – Limitazioni alla fruizione

L’Ente Parco Nord Milano può disporre la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Può, inoltre, impedire o limitare l’accesso del pubblico in aree specifiche, indicate da apposita segnaletica, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, l’insediamento e la nidificazione della fauna, la tutela della biodiversità (…).

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI
Art.7 – La quiete del parco

Non sono consentite attività rumorose, che (…) disturbino la quiete dei luoghi. Sono vietati in particolare: gli schiamazzi, l’uso di sirene, di trombe a gas e di generatori di corrente. Radio, hi-fi, casse acustiche e più in generale apparecchi elettronici, riproduttori e strumenti musicali ampli- ficati e simili non possono superare i 200 watt di potenza e comunque devono essere tenuti a volume tale da non arrecare disturbo agli altri frequentatori ed alla fauna. Qualunque attività rumorosa è vietata nelle ore notturne e comunque sempre nelle aree boschive. Possono essere con- cesse autorizzazioni temporanee in caso di manifestazioni, concerti ed altre attività ricreative.

Art.8 – Attività economiche e vendita ambulante

È vietato effettuare attività economiche inclusa la vendita ambulante di qualsiasi prodotto o la prestazione di servizi o l’esercizio di giochi o professioni, in forma ambulante, senza la concessione o l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano.

Art.9 – Manifesti e volantini

All’interno del Parco è vietato apporre o distribuire manifesti, volantini, locandine, avvisi, dépliant o simili, senza l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano e al di fuori degli spazi preposti o quelli a tal fine indicati nell’autorizzazione. Non è consentito svolgere attività di proselitismo e di propaganda partitica.

Art.10 – Pubblicità

È vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o manufatti pubblicitari di qualunque tipo e natura (…).

Art.11 – Segnaletica

(…) È vietato imbrattare con vernici o altro materiale colorante o con manifesti adesivi i manufatti, le attrezzature del parco, i percorsi, le pavimentazioni, la vegetazione del parco. È vietato appendere cartelli agli alberi.

Art.12 -Decoro

I visitatori e gli utenti sono tenuti a mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico e a pubblica decenza. È vietato circolare o stazionare nudi all’aperto, anche in luogo appartato. È vietato circolare o stazionare in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti come da normativa vigente.

Art.13 – Danneggiamenti

(…) È fatto divieto a chiunque di: deteriorare manomettere, imbrattare, o cagionare danno (…) in particolare agli arredi, alle attrezzature ed ai manufatti del parco.

Art.14 – Giochi pericolosi e molesti

Sono vietati tutti i giochi e le attività potenzialmente pericolose per i fre- quentatori (…). Sono vietati i giochi di simulazione militare, il tiro con l’arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang, il cricket, il tiro a segno, il golf e ogni altro mezzo di tiro pericoloso, salvo autorizzazione e in aree precluse alla normale fruizione. È vietato l’esercizio del modellismo a motore, (…) salvo autorizzazione e solo in occasione di particolari manifestazioni o eventi. È vietato il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti.

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
Art.15 – Transito di veicoli a motore

È vietato il transito e l’accesso di ogni mezzo motorizzato, anche elettri- co, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento. Sono esclusi dal divieto: (…) i mezzi motorizzati dell’ente Parco Nord Milano o degli Enti Soci per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto; i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio; i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall’ente Parco Nord Milano e muniti dell’apposito contrassegno, ovvero che accedono alla Cascina Centro Parco; le biciclette con pedalata assistita. È consentito l’uso di dispositivi elettrici di trasporto individuale e monopattini solo se dotati di freni o configurati per sviluppare una velocità non superiore a 15 km/orari, limitatamente ai percorsi asfaltati e solo nei giorni feriali, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale, e comunque con una sola persona a bordo.

Art.16 – Sosta dei veicoli

Su tutta l’area del parco è vietata la sosta dei veicoli a motore salvo negli spazi a tal fine predisposti e specificatamente segnalati o fatta salva autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco. Sono esclusi dal divieto i mezzi motorizzati di cui al precedente art. 15. È vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici. I motocicli e i ciclomotori utilizzano gli appositi parcheggi, ove presenti; le biciclette non devono sostare sulle piste ciclabili, sui percorsi pedonali (…).

Art.17 – Parcheggi attrezzati

I parcheggi gestiti dall’ente Parco Nord Milano sono aree di parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati (…). Essi sono così regolamentati: i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura sono esposti agli ingressi (…). Nei parcheggi attrezzati è vietato: 1) transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura; 2) l’accesso autocaravan o roulotte, autocarri superiori a 35 quintali, mezzi d’opera; 3) sostare con i veicoli al di fuori degli spazi consentiti; 4) lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili; 5) trattenersi nell’automezzo in sosta; 6) montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, bivaccare, effettuare giochi.

Art.18 – Cautele di conduzione dei veicoli

I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del par- co devono percorrere (…) le strade, le carrarecce, o le piste, nell’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni: non superare il limite di velocità di 30 Km/h; dare la precedenza ai ciclisti e ai pedoni; i mezzi diretti alla Cascina Centro Parco devono percorrere unicamente la strada asfaltata e non possono per alcun motivo uscire da essa o inoltrarsi nel parco né sostare lungo il percorso; chiunque, avendone titolo, acceda al parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento; è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al parco.

Art.19 – Biciclette e veicoli non motorizzati

(…) Sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riser- vate ai pedoni, dando ad essi la precedenza; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuoripista. È vietato l’uso di risciò e simili, se non autorizzato. I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h (…). Le stesse norme si applicano all’uso di pattini, monopattini, motocarrozzette, biciclette a pedalata assistita, tavole su ruote e simili, inclusi tutti i veicoli a trazione elettrica integrale o parziale.

NORME PER I CANI E ALTRI ANIMALI DA AFFEZIONE

I cani devono sempre essere condotti al guinzaglio. con obbligo di raccogliere le deiezioni e conferirle nei cestoni del parco, posti solitamente agli ingressi. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi. Con appositi segnali sono indicate le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. È vietato introdurre cani nei canali e nelle fontane, nei laghetti, nei corsi d’acqua, nelle zone umide (salvo se diversamente indicato in loco), nelle aree agricole, nelle aree gioco per i bambini, nelle aree ortive, nelle aree a parco naturale, nelle aree boscate al di fuori dai sentieri. È comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l’incolumità delle persone e degli altri animali. Il conduttore in ogni caso risponde direttamente per i danni causati dal proprio animale al parco o agli altri utenti. Le stesse norme valgono per altri animali da affezione quali gatti, furetti, conigli domestici. Non sono ammessi altri animali, se non previa autorizzazione. ) Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l’immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l’uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art.21 – Addestramento cinofilo

Su tutta l’area del parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia. L’addestramento cinofilo professionale per gruppi, anche a scopo di protezione civile, deve essere autorizzato dal parco.

Art.22 – Abbandono o liberazione di animali negli ecosistemi

È vietato abbandonare cani o altri animali di affezione nel parco. A tute- la dei delicati equilibri degli ecosistemi naturali è vietato liberare nel parco qualunque animale detenuto in cattività, con particolare riferimento a qualunque animale esotico e in particolare a tartarughe, rettili, uccelli esotici, cavie e altri mammiferi, pesci. Gli agenti di vigilanza hanno facoltà di catturare i cani rinvenuti legati o abbandonati nel parco e di consegnarli ai servizi veterinari della competente ATS.

TUTELA DEL TERRITORIO
Art.26 – Occupazione del suolo pubblico

È vietata l’occupazione anche temporanea del suolo pubblico senza con- cessione dell’ente Parco Nord Milano (…).

Art.27 – Manifestazioni

Le attività sportive, folcloristiche, propagandistiche, culturali, promozionali e simili di tipo commerciale o senza scopo di lucro, che si intendano svolgere entro il parco devono essere autorizzate dall’ente Parco Nord Milano (…).

Art.28 – Campeggio

È vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel parco senza l’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano (…). Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati per un periodo massimo di due ore.

Art.29 – Riprese foto-cinematografiche professionali

È vietato realizzare riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza la concessione dell’ente Parco Nord Milano.

Art.30 – Orti e capanni

È vietato installare orti, erigere capanni o ricoveri (…).

Art.31 – Recinzioni

È vietata la recinzione dei fondi agricoli (…).

Art.32 – Abbandono dei rifiuti

Su tutta l’area del parco è vietato l’abbandono di ogni tipo di rifiuto. (…) È vietato conferire nei cestoni del parco i rifiuti solidi urbani indifferenziati prodotti fuori dal parco. È altresì vietato abbandonare rifiuti nelle acque superficiali o immettervi sostanze di qualunque genere. Al fine di preservare il decoro del parco e di limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente naturale di microrifiuti (…).

Art.33 – Ammassi

(…) è vietato su tutte le aree del parco sia pubbliche che private, incluse le aree ortive del Parco, l’ammasso e il deposito anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all’esterno delle aree di pertinenza (…). Nel- le aree agricole è fatta eccezione per l’ammasso di stallatico.

TUTELA DELL’AMBIENTE NATURALE
Art.34 – Tagli e abbattimenti

È vietato il taglio dei boschi, lo spostamento di piante in giardini o par- chi privati o pubblici, il taglio di piante inserite in filari lungo il margine di strade o in colture di ripa ai margini dei coltivi, fatta eccezione delle operazioni effettuate direttamente o autorizzate dagli organi tecnici dell’ente Parco Nord Milano (…). L’abbattimento degli alberi nel territorio del Parco si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo di avifau- na e mammiferi selvatici (…).

Art.35 – Operazioni colturali e potature

Le operazioni di potatura e di trattamento fitosanitario effettuate sulle piante d’alto fusto sono soggette all’autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano che può subordinarle all’osservanza di prescrizioni tecniche. Fanno eccezione gli interventi di eliminazione delle parti secche, contenimento in caso di interferenza con edifici o servizi, che possono essere realizzati senza specifica autorizzazione. (…) Le operazioni di potatura degli alberi nel territorio del Parco si effettuano tenendo conto del periodo riproduttivo di avifauna e mammiferi selvatici (…).

Art.36 – Danni alla vegetazione

(…) è vietato danneggiare, asportare, recidere la vegetazione di ogni tipo, sia arborea che arbustiva (…). È vietato asportare o commercializzare la cotica erbosa e lo strato superficiale dei terreni.

Art.37 – Flora spontanea e piante officinali

È vietata l’asportazione dei fiori e delle foglie dagli alberi e dagli arbusti; è consentita la raccolta di fiori campestri e delle foglie di piante erbacee, arboree e arbustive fino ad un massimo di sei esemplari per specie a per- sona, fatte salve le disposizioni di cui alla L.R. 31/3/2008, n. 10 e smi.

Art.38- Frutti

È vietato raccogliere, asportare, trasportare, o commerciare i frutti di alberi o arbusti. È consentita la raccolta per l’immediata consumazione alimentare dei frutti di alberi o arbusti, sempre che sia effettuata senza danneggiare le piante, salirvi, percuoterle, o utilizzare qualsivoglia attrezzo.

Art.39- Funghi

La raccolta autorizzata è limitata ai soli corpi fruttiferi epigei ed è consentita dall’alba al tramonto in maniera esclusivamente manuale, senza l’impiego di alcun attrezzo, fatta salva l’asportazione dei corpi fruttiferi cespitosi quali le Armillaria spp. per i quali è consentito il taglio del gambo. Il limite massimo di raccolta giornaliera per persona è di tre chilogrammi, salvo che tale limite sia superato per la raccolta di esemplari di Armillaria spp. genere per il quale non sono fissati limiti quantitativi. È obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli ad eccezione per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli ispettorati micologici; l’uso di contenitori rigidi, idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto. Sono vietati: la raccolta, l’asportazione e la movimentazione dello strato umifero e di terriccio; la raccolta di funghi decomposti e di ovuli chiusi di Amanita caesarea; l’uso di contenitori non aerati per il trasporto; la raccolta nelle aree di nuovo rimboschimento.

Art.40 – Salvaguardia degli alberi

È vietato arrampicarsi sugli alberi, salvo autorizzazione del Parco. L’attività di equilibrismo su slack line è consentita (…), all’esterno dei boschi, solo con attrezzatura omologata, su alberi di dimensione minima di 20 cm di diametro, ad un’altezza massima di 80 cm dal piede, in modo da non intralciare la fruizione del parco (…), per il solo tempo necessario all’utilizzo. È vietato costruirvi piattaforme, capanne o simi- li, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, se non per attività autorizzata dal Parco.

Art.41 – Fuochi all’aperto

Su tutto il territorio del parco è vietato accendere fuochi all’aperto, falò, barbecue e affini. Il parco può autorizzarli occasionalmente (…).

Art.42 – Tutela antincendio e salute pubblica

Nei boschi e fino a 100 metri da essi è vietato fumare (…). È vietato usare fiamme libere o effettuare operazioni che possano provocare incendi.

Art.43 – Corsi d’acqua

Nei laghetti e corsi d’acqua, salvo dove espressamente indicato con apposita segnaletica, è vietato: entrare o effettuare la balneazione; far accedere animali; pescare; immettere pesci o ogni altro animale; buttare cibo o alimenti in genere, anche al fine di alimentare la fauna presente; utilizzare l’acqua per lavare automezzi, indumenti, persone o animali; gettare oggetti di qualsiasi tipo; depositare rifiuti o immettere idrocarburi o ogni altra sostanza; praticare il pattinaggio su ghiaccio; asportare l’acqua; utilizzare modellini con motore a scoppio; utilizzare modellini senza motore o con motore elettrico, se non autorizzati; utilizzare natanti di qualsiasi tipo (barche, pedalò, canoe, kayak, tavole da surf) se non autorizzati.

Art.44 – Attività venatoria

(…) è vietato l’esercizio della caccia (…).

Art.45 – Tutela della fauna

È vietato danneggiare, disturbare, molestare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti, abbandonare o seppellire animali morti. È vietato alimentare la fauna selvatica, in particolare nei laghetti e nei corsi d’acqua o nei boscati tramite cassette nido, mangiatoie o posatoi, se non per attività condotta dall’Ente. È vietata la cattura e la raccolta di tutte le specie di anfibi, e di tutti i molluschi. Per la tutela della fauna minore (rettili, anfibi, invertebrati) si osservano le ulteriori disposizioni della legge regionale L.R. 10/2008 e smi in materia.

Art.46 – Rilascio di animali

In tutta l’area del parco, (…), è vietato introdurre specie animali senza la preventiva autorizzazione dell’ente Parco Nord Milano, (…).

Art.47 – Pascolo e transito di ovini

Fatta eccezione per la zona agricola, in tutta l’area del parco è vietato il pascolo brado o semibrado e il transito di greggi di ovini e caprini (…).

NORME FINALI
Art.48 – Sistema sanzionatorio

L’inosservanza delle prescrizioni del regolamento, (…) è punita con una sanzione amministrativa(…). Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall’obbligo di risarcire i danni provocati dal suo comportamento. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

Art.49- Vigilanza

(…) il presente regolamento è applicato da: i guardaparco, le guardie ecologiche volontarie, gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni soci, ciascuno per quanto di propria competenza.

 

    venerdì 23, Giugno 2023
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