Legge Regionale Lombardia 10 agosto 1982 n. 46 – modifiche alla perimetrazione del Parco Nord Milano e contributi regionali per l’ acquisizione di aree per l’attuazione del piano territoriale.
Articolo 1
1. Il perimetro del parco Nord Milano, delimitato ai sensi dell’ art. 2 della lr 24 aprile 1976, n. 10, è modificato in conformità alla planimetriia in scala 1: 5000 allegata alla presente legge di cui ne costituisce parte integrante.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la provincia di Milano nonchè i comuni ed i privati interessati possono presentare le proprie osservazioni limitatamente alle aree oggetto di modifica.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma il Consiglio regionale, con propria deliberazione, provvede contestualmente ad:
– approvare le rettifiche alla delimitazione territoriale del parco conseguenti alle osservazioni accolte, motivando il mancato accoglimento delle altre;
– adeguare il piano territoriale del parco alla delimitazione di cui al precedente alinea, apportando al piano territoriale approvato con deliberazione consiliare 22 dicembre 1977, n. II/ 633 le necessarie modificazioni.
4. Entro trenta giorni dalla deliberazione di cui al precedente comma i comuni interessati provvedono ad adottare le conseguenti varianti ai rispettivi strumenti urbanistici generali; trascorso tale termine infruttuosamente, provvede la regione nominando all’uopo un commissario, ai sensi dell’ art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Articolo 2
1. Per consentire l’ acquisto da parte del Consorzio del Parco Nord – Milano delle aree comprese nel parco medesimo, da destinare in conformità alle previsioni del piano territoriale di coordinamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 2 dicembre 1977, n. II/ 633. La Giunta regionale è autorizzata, dietro presentazione da parte del Consorzio della delibera esecutiva relativa all’ acquisto delle aree, a concedere al Consorzio Parco Nord – Milano, con propria deliberazione, un contributo in annualità , nonchè a prestare fidejussione fino alla somma di due miliardi a favore del Consorzio stesso in relazione a mutui che lo stesso contrarrà per l’ acquisizione delle aree comprese nel perimetro del Parco.
Articolo 3
1. Per la concessione del contributo in annualità di cui al precedente art. 2, è autorizzato, a decorrere dall’ anno 1982, il limite di impegno di L. 100 milioni, il cui onere è previsto nel bilancio pluriennale 1982/ 1984, parte II << Spese per i programmi di sviluppo >>, progetto 4.4.2.1. << Realizzazione, gestione e miglioramento dei parchi e delle riserve naturali >>, tabella relativa alle << Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi >>.
2. Al finanziamento dell’onere di L. 100 milioni per l’ anno 1982 si provvede mediante impiego per pari quota del << Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali >> iscritto al cap. 2.5.2.1.2.669 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’ esercizio finanziario 1982.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’ esercizio finanziario 1982, parte 2, ambito 4, settore 4, obiettivo 2, progetto 1 è istituito il seguente capitolo:
– 2.4.4.2.1.1499 << Contributi in annualità al Consorzio del Parco Nord – Milano per l’ acquisizione di aree comprese nel parco medesimo – limite di impegno anno 1982 >> con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 100 milioni.
La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombarda. Milano, 10 agosto 1982 (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 giugno 198i e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 luglio 1982, prot. 22502/ 9331).