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Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n°22

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15/02/1997, n. 38 S.O. Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Titolo V

Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali

Capo I

Sanzioni

Art.50. Abbandono di rifiuti.

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, chiunque in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1 e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila.
Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

1-bis. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.
2.Chiunque non ottempera all’ordinanza del Sindaco, di cui all’articolo 14, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno.
Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di proedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti.

    lunedì 2, Settembre 2019
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