La definizione dell’attività urbanistica di un parco inevitabilmente passa attraverso l’individuazione degli adempimenti che la normativa statale e regionale gli pone in capo.
A livello nazionale la legge 394/91 “legge-quadro sulle aree protette” ha affermato il ruolo basilare della pianificazione quale indispensabile strumento di governo e di coordinamento delle molteplici e varie attività proprie della gestione delle trasformazioni di un’area protetta. In particolar modo è stata sottolineata la validità del piano territoriale di coordinamento (P.T.C.) quale strumento ideale per poter contemperare la messa in atto di azioni volte al contemporaneo perseguimento di due fini, apparentemente contraddittori, quali le necessità di conservare ed allo stesso tempo di valorizzare l’area protetta.
In Lombardia la l. r. 86/83 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce il principale riferimento per la redazione dei P.T.C. dei parchi regionali. Ogni parco è dotato di piano territoriale di coordinamento cui è affidata la zonizzazione dell’area, condizionando la strumentazione urbanistica comunale ed assumendo anche la valenza di piano paesistico.
Il P.T.C. assume quindi la valenza di piano speciale per l’area protetta, di competenza dell’ente parco, con contenuti insieme naturalistici, paesistici e territoriali di scala vasta; ha come obiettivo primario la tutela dei valori naturali, ambientali e culturali cui si aggiungono gli obiettivi della fruizione pubblica e dello sviluppo economico e sociale delle collettività locali (art. 17).
In base alla l. r. 86/83 il P.T.C. del parco contiene inoltre, sia pure a livello di criteri, elementi previsionali di particolare dettaglio in relazione alle tematiche specialistiche attinenti alla gestione delle risorse naturali (art. 17, comma 4, lettera d).
Rispetto alle previsioni generali del P.T.C. i piani di settore (o il loro insieme rappresentato dal progetto di massima), previsti dall’art. 21 della citata l.r. 86/83, costituiscono strumenti attuativi di tali indirizzi normativi.
L’articolazione del territorio in aree aventi diverso regime di tutela rimane quindi un aspetto irrinunciabile nella pianificazione dei parchi. Altro elemento di particolare rilievo è rappresentato dall’arricchimento delle disposizioni del P.T.C. mediante la normativa cosiddetta “di settore” (piani di settore e progetto di massima), contenente le prescrizioni e gli indirizzi gestionali inerenti i settori di intervento più importanti per il parco, quali, ad esempio, quello forestale, agricolo, di gestione faunistica, idrogeologico, ecc.
Pur mantenendo natura ed effetti della pianificazione urbanistico-territoriale di livello regionale, il piano di parco è quindi arricchito da elementi di specialità, relativi alle tematiche ambientali, assumendo quindi, anche in questo campo, aspetti di particolare efficacia gestionale.
Nell’ordinamento dei parchi lombardi il Contributo degli Enti territoriali nella formulazione delle proposte di pianificazione è assicurata dalla loro partecipazione ai consorzi di gestione dei parchi; i rispettivi statuti, a tale proposito, indicano e precisano le forme di partecipazione. La collaborazione tra enti territorialmente coinvolti nella gestione dell’ambito protetto si struttura inoltre nella collaborazione preventiva alla definizione dei relativi strumenti urbanistici e nell’espressione finale da parte dell’ente parco dei pareri obbligatori sugli strumenti urbanistici generali e loro varianti.