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Legge Regionale Lombardia 30 Novembre 1983 n. 86

Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’attuazione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

(B.U.R.L. 2 Dicembre 1983 n. 48. 2° supplemento ordinario)

Art. 28  Danno ambientale con possibilità di ripristino.

1 Nel caso di violazioni che comportino danno ambietnale con possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra il doppio ed il triplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.000.000.

Il profitto si determina con riferimento all’utilità economica che il trasgressore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dll’incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietatA.

2 L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il ripristino integrale stabilendone le modalità e i termini e preavvertendo che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravvendtore.

3 la sanzione pecuniaria di cui al precedente primo comma può essere ridotta fino ad un terzo del minimo, nel caso di immediata ae completa ottempreanza all’obbligo di ripristino.

4 In caso di inottemperanza all’obbligo di ripristino, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’uno % della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

5 Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 Aprile 1910, n. 639.

Art. 29 – Danno ambientale senza possibilità di ripristino.

1 Nel caso di violazioni che comportino danno ambienale senza possibilità di ripristino, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro comresa tra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione e comunque non inferiore a lire 1.500.000, determinata ai sensi del primo comma del precedente articolo 28.

2 L’autorità competente provvede altresì ad ingiungere il recupero ambientale, stabilendone le modalità e i termini e prevedendo interventi di miglioramento ambietnale compensativi della compromissione arrecata all’ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l’amministrazione potrà provvedere in sostituzione e a spese del contravventore.

3 In caso di inottemperanza all’obbligo di recupero ambietnale, ferma restando la facoltà dell’amministrazione di provvedere in sostituzione dell’obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata di un importo pari all’uno % dell’ammontare della sanzione medesima, per ogni giorno intero di ritardo.

4 Decorso invano il termine fissato, l’autorità competente procede all’esecuzione d’ufficio dele opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del R.D. 14 Aprile 1919 n. 639.

Art. 30 – Danno ambientale di minima entità.

1 In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l’ingiunzione di ripristino o di recupero ambietnale o che non comportino danno ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 500.000.

2 In caso di totale assenzxa di profitto da aprte del trasgressore, la sanzione può essere ulteriormente ridotta fino a lire 50.000.

    lunedì 2, Settembre 2019
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