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Regolamento in materia di procedimento amministrativo

Regolamento in materia di procedimento amministrativo
(Attuazione legge 241/90 artt. 2 e 4)

Titolo I
Disposizioni generali

Capo I
Fonti e principi

Art.1 – Fonti e principi

  • Le disposizioni del presente Regolamento hanno come obiettivo l’efficacia e la trasparenza amministrativa a difesa dei diritti del cittadino.
  • Le norme che seguono sono addottate in osservanza ed attuazione di quanto previsto dagli artt. 2 e 4 della Legge 241/90 in tema di responsabile del procedimento amministrativo e dei termini per l’addozione del provvedimento.

Art.2 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Consorzio, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte, sia che devono essere promosse d’ufficio.

Titolo II
Unità organizzativa

Capo I
Responsabile del procedimento

…….omissis

Titolo III
Avvio del procedimento

Capo I
Domanda

Art.6 – Domanda

  • Il procedimento può essere iniziato d’ufficio, a cura dell’amministrazione, o per richiesta di parte.
  • Nel caso in cui il procedimento inizia per domanda del privato deve essere compilata secondo le forme e i modi stabiliti dall’Ente se essi sono determinati e portati a conoscenza dei cittadini.
  • La richiesta deveinoltre essere corredata della documentazione necessaria .
  • La documentazione necessaria è formata da tutti quegli atti dai quali risulta che il soggetto interessato ai requisiti o le condizioni richieste dalla legge o dal Regolamento per l’addozione del provvedimento finale.
  • Il cittadino ha diritto all’autocertificazione (Legge n.127/97 e succ.mod.int.) ed è dovere dell’amministrazione dell’Ente procedere agli accertamenti che gli competono per legge (artt. 2 e 4 Legge 15/68 e succ.mod.int.).
  • Se l’interessato dichiara che alcuni documenti sono già in possesso dell’amministrazione coinvolta nel procedimento o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti.

Art.7 – Domanda irregolare

  • Se la domanda del privato è ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’interessato entro 10 giorni indicando le cause delle irregolarità o della incompletezza della domanda.
  • Nel caso di domanda irregolare o incompleta il termine finale del procedimento è sospeso fino al momento in cui l’Ente riceve la domanda regolarizzata o completata.
    lunedì 2, Settembre 2019
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