Vuoi diventare Guardia Ecologica Volontaria del Parco Nord Milano? Leggi cosa scrive Regione Lombardia nella pagina dedicata alle GEV:
Chi sono e cosa fanno le GEV
Le Guardie ecologiche volontarie (Gev) sono cittadini e cittadine amanti della natura, volontari che dedicano il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, che desiderano trasmettere agli altri le proprie conoscenze e la propria passione e che educano al rispetto del patrimonio naturale e paesistico della nostra regione.
Le Gev si assumono l’impegno di collaborare, in modo continuativo e regolamentato, con gli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, integrando la propria attività volontaristica con quella della pubblica amministrazione. Le Gev rivestono la funzione di pubblico ufficiale e svolgono anche compiti di vigilanza, verificando il rispetto della normativa ambientale.
Le Gev esercitano funzioni informative e sanzionatorie. Si relazionano con le scolaresche e la cittadinanza, informano sulle leggi e sui comportamenti finalizzati alla tutela ambientale, redigono verbali di accertamento o segnalazione riguardanti illeciti amministrativi di natura ambientale, partecipano a monitoraggi e ad attività di tutela della biodiversità, collaborano con le autorità competenti in caso di emergenze di carattere ecologico e per la difesa del territorio.
In Lombardia, il servizio volontario di vigilanza ecologica, istituito già nel 1980, è disciplinato dalla legge regionale n. 9/2005, così come modificata dalla l.r. 12 del 21 maggio 2020.
Gli enti organizzatori del servizio sono 62:
- 18 Parchi regionali
- 9 Province
- la Città metropolitana di Milano
- 21 Comunità montane
- 7 Comuni capoluogo di provincia
- 6 Comuni associati
Le Gev si preparano adeguatamente al loro compito, frequentando un corso di formazione e sostenendo un esame di idoneità. Vengono poi nominati dal Prefetto guardia giurata e ricevono il decreto di incarico dall’ente organizzatore presso il quale svolgeranno servizio.
Hanno il dovere di prestare almeno 168 ore annue di servizio.
Le Gev si identificano mediante il distintivo ed il tesserino, rilasciati ai sensi di legge.
Ambiti di competenza
L’ambito territoriale di competenza e le norme oggetto del potere di accertamento della guardia ecologica volontaria sono individuati dal decreto di incarico (art. 7, c.1 l.r. 9/2005), rilasciato dall’ente organizzatore in conformità con quanto stabilito dall’apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il D.p.g.r. n. 3832 del 21 aprile 2009, “Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie”, elenca le materie e relative disposizioni normative oggetto del potere di accertamento di tutte le Gev in servizio, cioè:
- aree regionali protette: l.r. 30 novembre 1983, n. 86
- tutela della fauna minore e flora spontanea: l.r. 31 marzo 2008, n. 10
- coltivazione sostanze minerali di cava: l.r. 8 agosto 1998, n.14
- raccolta, coltivazione e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati: capo I del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi e conservati: capo II del Titolo VIII della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- disciplina del settore apistico: art. 11 della l.r. 24 marzo 2004, n. 5;
- tutela e valorizzazione delle superfici del paesaggio e dell’economia forestale: titolo IV della l.r. 5 dicembre 2008, n. 31;
- disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie: artt. 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3, in attuazione dell’art. 52, comma 1, della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 così come sanzionati dall’art. 133 comma 2º, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; (il r.r. n. 3/2006 è stato abrogato dal nuovo regolamento regionale n. 6 del 29 marzo 2019, che lo sostituisce. Gli articoli di riferimento nel nuovo regolamento sono gli artt. 4, 5, 6, 7 e 8)
- accertamento degli illeciti amministrativi contro il demanio idrico, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica);
- rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi e rifiuti da imballaggio: art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni
Inoltre, il decreto di incarico può estendere il potere di accertamento a norme contenute nei regolamenti in materia ambientale dell’ente organizzatore (parco regionale, provincia, comunità montana o comune capoluogo di provincia) presso il quale il volontario presta servizio.
Alle Gev possono essere affidati anche poteri di accertamento in materia di controllo sull’attività venatoria e/o piscatoria, ma soltanto se i volontari hanno frequentato con profitto specifici corsi e previa intesa con le province competenti.
Infine, per quanto riguarda la cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale e con l’ARPA, questa può concretizzarsi soltanto previa intesa tra l’ente organizzatore e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale e idraulica, l’ARPA e i Carabinieri forestali.